QUALI SONO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE INDICATI DAL NUOVO ALLEGATO I AL D.LGS. 81/08?
Tra le modifiche al Decreto Legislativo 81 del 2008, introdotte agli artt. 13, 14 e l’allegato I del D. Lgs. 81/2008, vi sono le seguenti:
vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL);
è stata rielaborata la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione
I provvedimenti di sospensione possono essere adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali quando:
all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:
Va, inoltre, evidenziato come il comma 15 preveda per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione la punibilità con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
art. 18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente: all’articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la lettera b-bis che prevede l’obbligatorietà dell’individuazione del Preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
art. 19 – sugli Obblighi del Preposto: la lettera a) del comma 1 è stata riscritta ed elenca i nuovi compiti del preposto:
Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
In caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
Dopo la lettera f) èinserita la lettera f-bis che impone al preposto, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, di, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
art. 55 – Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente: le modifiche riguardano sia l’aggiunta all’articolo 55, comma 5 lettera c del d.lgs. 81/2008 del nuovo comma 7 ter dell’art. 37 che la riscrittura della lettera d dello stesso articolo 55, comma 5 del d.lgs. 81/2008 con l’indicazione della punibilità con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-bis).
art. 56 – Sanzioni per il Preposto: le modifiche introducono, coerentemente con l’estensione delle funzioni e delle responsabilità, le nuove ipotesi sanzionatorie per il preposto. Mentre l’obbligo di fondo, oggi integrato, ricade nell’art. 19, comma 1, lett. a), c), e) , f) e nella sanzione già prevista per il suo inadempimento (con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro), viene sanzionata penalmente anche l’inosservanza del nuovo obbligo introdotto alla lettera f-bis) dell’art. 19 (“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”). In questo modo, si vincola il preposto a svolgere effettivamente le azioni correttive ed informative (verso il lavoratore e verso dirigente e datore di lavoro).
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