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LA FIGURA DEL PREPOSTO - le novità introdotte con la Legge 215/2021

L’art 2 del D. Lgs. 81/2008 descrive il preposto come la persona che - in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli - sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.




Il Decreto fiscale 146/2021 convertito con la legge 215/2021 integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto:

Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

  • In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

  • La formazione e l’aggiornamento, inoltre, dovranno svolgersi in presenza (no e-learning) e con cadenza biennale.

  • Il dovere d’intervento, per altro, è stato ulteriormente esaltato anche con l’aggiunta, sempre nel Comma 1, dell’Art.19 del D. Lgs. n.81/2008, della lettera f-bis, in base alla quale in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza è dovere del preposto “[...] se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

  • In caso di violazione dell’obbligo in questione è prevista per il preposto la sanzione dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro (art. 56, c.1, lett. a, D. Lgs. n.81/2008).

  • Al fine di tutelare maggiormente il preposto nella nuova lettera b)-bis del Comma 1 dell’art.18 del D. Lgs. n.81/2008 è stato anche previsto che Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. Questa norma cerca, quindi, di schermare il preposto da possibili condotte datoriali aventi natura ritorsiva; per altro ad essa sembra collegarsi ora anche la sanzione penale, a carico del datore di lavoro e del dirigente, dell’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 55, c. 5, lett. d, D. Lgs. n.81/2008).

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